Progettare e realizzare macchinari e attrezzature secondo standard di qualità è fondamentale, ma non sufficiente: le prestazioni e le condizioni di sicurezza di una macchina devono essere garantite nel tempo.
Tale obiettivo si realizza mediante l’esecuzione degli interventi di manutenzione.

Gli scopi principali della manutenzione sono:
- Mantenere nel tempo le prestazioni e la sicurezza, prevenendo il degrado dovuto all’usura e all’invecchiamento causati dalle sollecitazioni a cui sono sottoposte le attrezzature.
- Ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dall’usura e dall’invecchiamento.
- Rispettare le disposizioni legislative.
È obbligatorio redigere il registro di manutenzione di un macchinario?
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008, con successive modifiche) evidenzia quanto la manutenzione sia considerata un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
In particolare, si vuole porre particolare attenzione sulla sicurezza in merito alle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capo I): il legislatore obbliga il datore di lavoro ad effettuare su di esse una regolare manutenzione (art. 71, comma 4) e a predisporre un regime di verifiche e controlli (art. 71, comma 8), mentre verifiche particolari (di cui all’art. 71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) sono previste per le attrezzature elencate nell’Allegato VII.
Il documento più importante in merito alle attività di manutenzione eseguite su una attrezzatura è il registro di manutenzione: tale documento raccoglie tutti gli interventi di manutenzione effettuati su una attrezzatura/macchinario.
Che cosa contiene il registro di manutenzione?
Il registro di manutenzione delle attrezzature deve includere necessariamente:
- Informazioni generali sull’attrezzatura (nome, fabbricante, numero identificativo, modello, data di acquisto e posizione).
- Cronologia della manutenzione e delle verifiche effettuate (data di manutenzione, tipo di manutenzione eseguita, parti sostituite ecc.).
- Manutenzione programmata (prossima data di manutenzione programmata, intervallo di manutenzione, attività di manutenzione da eseguire, ecc.).
- Altre informazioni integrative come foto o video dell’attrezzatura, liste di controllo o linee guida di manutenzione del produttore).
È necessario che ciascun intervento realizzato sull’attrezzatura venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.): il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.

