Il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08) dispone, all’articolo 71, che il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza. È, pertanto, obbligatorio aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Il legislatore specifica che le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato (e quindi non occorre marcare CE la macchina), sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.


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